Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/04/1998 n. 128

11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".

12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987 n. 183, č abrogato.

13. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987 n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989 n. 86, č abrogato.

Art. 14 - Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunitā europee, nonchč gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. 2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

Art. 15 - Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994 n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994 n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994 n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994 n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: ",possibilmente" a: "competente" sono soppresse

b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: "italiano o per quello".

Art. 16 - Modifiche alla legge 27 marzo 1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992 n. 257, č sostituito dal seguente: "2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, č sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Valori limite).

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unitā produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivitā di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puō superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 114.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanitā, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, č sostituita dalla seguente: "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, č abrogato".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

Art. 17 - Tutela delle acque dall'inquinamento.

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996 n. 52, č prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994 n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalitā di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla pre- venzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonchč all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti,

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrā avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei princėpi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;

c) il rispetto dei limiti di accettabilitā degli scarichi e dei parametri di qualitā dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non puō derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;

d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, sono abrogati.

Art. 18 - Princėpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princėpi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento appro vato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilitā degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Art. 19 - Princėpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e princėpi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformitā alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanitā pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchč siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanitā delle proprietā tossicologiche e delle modalitā di impiego delle sostanze marcanti.

Art. 20 - Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princėpi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimitā dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

Art. 21 - Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrā assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi".

Art. 22 - Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietā degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" č riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societā, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

3. L'articolo 751 del codice della navigazione č sostituito dal seguente: "Art. 751. - (Nazionalitā dei proprietari di aeromobili). Rispondono ai requisiti di nazionalitā richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

 

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